Dimissioni di fatto: Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 508/2026

Dimissioni di fatto: se il CCNL non disciplina espressamente l’istituto, si applica il termine legale di 15 giorni di assenza ingiustificata. Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 508/2026, in merito al caso di un lavoratore rimasto assente per 14 giorni senza copertura medica.
Nel caso in questione, il datore di lavoro aveva interpretato l’assenza come manifestazione della volontà di dimettersi e comunicato all’Ispettorato la risoluzione del rapporto.
Per i giudici, tuttavia, una breve assenza costituisce un comportamento ambiguo dal quale non può ricavarsi una presunzione assoluta di volontà dimissoria. In mancanza di una clausola collettiva specificamente dedicata alle dimissioni di fatto, non è possibile applicare per analogia il termine di quattro giorni previsto dal CCNL per il licenziamento disciplinare dovuto ad assenza ingiustificata.
Soltanto una disciplina collettiva ad hoc, che stabilisca termini “sufficientemente ampi”, può derogare al termine sussidiario previsto dalla legge.
Dal momento però che il CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione non contiene disposizioni in materia e la procedura era stata attivata dopo appena 14 giorni, la Corte d’Appello ha confermato l’illegittimità della comunicazione datoriale, la prosecuzione del rapporto e il risarcimento delle retribuzioni non corrisposte fino alla riammissione in servizio.

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