Sicurezza sul lavoro: procedure e istruzioni non bastano se il rischio può essere eliminato con dispositivi tecnici.
Con la sentenza del 24 luglio 2026, il Tribunale di Reggio Emilia ribadisce che il datore di lavoro risponde dell’infortunio quando mantiene in uso un macchinario privo di un presidio automatico di sicurezza idoneo a prevenire anche l’errore umano.
- La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale se rientra nelle mansioni svolte e rappresenta proprio uno dei rischi che la normativa antinfortunistica mira a prevenire.
- Può concorrere nella responsabilità anche il costruttore che abbia immesso sul mercato e certificato come conforme un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza.
- Datore di lavoro e costruttore rispondono solidalmente nei confronti dei danneggiati, ferma la graduazione delle rispettive responsabilità nei rapporti interni.