In tema di lavoro domestico, con l’ordinanza n. 24869/2026 la Corte di Cassazione chiarisce che non è sufficiente che la prestazione venga svolta nell’abitazione della persona assistita. È necessario che l’attività sia direttamente destinata al funzionamento della vita familiare e al soddisfacimento di un bisogno personale del datore di lavoro.
La pronuncia riguarda un’associazione che assumeva lavoratori per inviarli presso le abitazioni di persone anziane o nelle strutture in cui queste erano ricoverate.
- Secondo i giudici, la separazione tra il datore di lavoro e il beneficiario della prestazione altera uno degli elementi essenziali del lavoro domestico: il particolare rapporto che si instaura tra datore e lavoratore, anche attraverso la condivisione degli spazi e della vita familiare.
- L’attività professionale di reperimento di manodopera da destinare a servizi in favore di terzi non può quindi essere ricondotta al lavoro domestico.
- Venendone meno i tratti caratteristici, non trova applicazione il regime contributivo agevolato e i contributi previdenziali devono essere versati secondo le regole ordinarie.