Per l’integrazione del reato di caporalato, è sufficiente sottopagare i lavoratori rispetto ai minimi stabiliti dal CCNL con la consapevolezza di sottoporli a delle condizioni di sfruttamento: non è necessario l’intento di trarne del profitto.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione, quarta Sezione penale, con la sentenza n. 20151/2026.
Nel caso affrontato, un ulteriore indice di sfruttamento, sottolineano i giudici, è rappresentato dal fatto che i dipendenti accettino di prestare servizio in ambienti che sono sprovvisti delle misure di sicurezza e igiene necessarie per un luogo di lavoro.