Con l'ordinanza n. 19193/2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio consolidato: quando i fatti contestati al lavoratore hanno anche rilievo penale, il datore di lavoro non viola il principio di immediatezza della contestazione disciplinare se decide di attendere l'esito del procedimento penale per accertare con maggiore certezza i fatti.
I giudici chiariscono che il differimento della contestazione è legittimo quando è funzionale a un corretto accertamento della vicenda e i fatti risultano ragionevolmente accertati solo all'esito del processo penale.