Gli obblighi in materia di sicurezza, quando si attua un distacco di lavoratori, spettano sia al distaccante che al distaccatario. Lo rimarca la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1633/2026.
Come già ribadito in precedenti pronunce, anche in sede penale, i giudici chiariscono che per quanto l’articolo 3, comma 6, del DLGS. 81/2008 attribuisca gli obblighi di prevenzione al distaccatario in fase esecutiva del lavoro, resta in capo al distaccante il dovere fondamentale di assicurarsi, prima del distacco, che vengano garantire le condizioni di sicurezza.