11 febbraio 2026
Giurisprudenza di Merito ,#Tribunale ,#Malattia ,#Attività sportiva ,#Licenziamento
Attività sportiva durante la malattia: quando è legittima?
Con la sentenza n. 50/2026 del 22 gennaio, il Tribunale di Bergamo sottolinea un’importante precisazione: il criterio della “compatibilità terapeutica”.
Non basta accertare che il lavoratore abbia svolto attività fisica durante la malattia. Occorre verificare, in concreto, se tale attività sia idonea a compromettere la guarigione oppure, al contrario, sia coerente con le prescrizioni mediche.
Nel caso esaminato:
- lavoratore affetto da sclerosi multipla aggravata da stato ansioso-depressivo;
- partecipazione a partite di calcetto durante l’assenza;
- medici curanti che raccomandavano attività fisica e mantenimento delle relazioni sociali.
Il giudice ha dichiarato illegittimo il licenziamento, valorizzando la funzione terapeutica dell’attività svolta e superando automatismi presuntivi.
Per le patologie fisiche, l’attività sportiva può essere elemento aggravante.
Per i disturbi psichici o neuropsichiatrici, può invece risultare parte integrante del percorso di cura.

