Permessi sindacali utilizzati per attività personali: i controlli del datore di lavoro sono antisindacali?
Il Tribunale di Salerno, con la sentenza n. 1489 del 28 settembre 2026, ha respinto l’opposizione proposta da un’organizzazione sindacale nell’ambito di un procedimento ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori.
La vicenda riguarda un rappresentante sindacale aziendale, licenziato per giusta causa dopo che le indagini di un’agenzia investigativa avevano accertato l’utilizzo di permessi sindacali retribuiti per attività personali, tra cui palestra, spesa ed escursioni in barca.
Il Tribunale ha evidenziato che:
• la fruizione dei permessi sindacali non è soggetta all’autorizzazione discrezionale del datore, ma deve rispettare le finalità per cui sono riconosciuti;
• il sospetto di un utilizzo abusivo può giustificare verifiche anche investigative, finalizzate ad accertare condotte illecite del dipendente;
• nel caso esaminato, i controlli e il successivo licenziamento non integrano una condotta antisindacale, perché diretti a contrastare l’abuso e non a impedire o limitare l’attività sindacale.
Nella valutazione del giudice hanno assunto rilievo anche la mancata contestazione dei fatti da parte del lavoratore e la mancata impugnazione del licenziamento nei termini di legge.