Nel rito del lavoro, i documenti acquisiti dopo la maturazione delle preclusioni possono essere prodotti tardivamente, anche se erano nella disponibilità di un terzo e sono entrati in possesso della parte solo durante il giudizio.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25454/2026, accogliendo il ricorso dell’INPS: l’istituto previdenziale aveva prodotto in appello un’intimazione di pagamento del 2012, appresa nel corso della causa, rilevante per dimostrare l’interruzione della prescrizione di un credito contributivo.