Apprendistato: Corte di Cassazione, sentenza n. 24615/2026

L’apprendistato professionalizzante blocca l’accesso all’esonero contributivo per una successiva assunzione a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24615/2026, ha confermato il diniego dell’agevolazione a un datore che aveva assunto a tempo indeterminato una lavoratrice già alle sue dipendenze con un contratto di apprendistato professionalizzante. La disciplina dell’esonero, infatti, richiede che il lavoratore non abbia avuto un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti.
I giudici ricordano che l’apprendistato è un contratto a tempo indeterminato, finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Il precedente rapporto rientra quindi nel periodo ostativo e non consente di beneficiare dello sgravio previsto per la nuova assunzione.
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