Nel rito del lavoro, il termine per opporsi alla trattazione scritta non è perentorio. La scadenza dei cinque giorni prevista dall’articolo 127-ter c.p.c. non comporta, da sola, la decadenza dal diritto di chiedere l’udienza.
Con l’ordinanza n. 25645/2026, la Corte di Cassazione ribadisce che le decadenze processuali devono essere previste dalla legge: non possono essere introdotte per via interpretativa.
- La sostituzione dell’udienza con il deposito di note scritte, inoltre, non è una scelta irreversibile.
- Se l’evoluzione della causa rende necessario un confronto effettivo tra parti e giudice, la discussione orale deve poter essere ripristinata.
Nel caso esaminato, la controparte si era costituita solo dopo la scadenza del termine per opporsi alla trattazione scritta. Dichiarare inammissibile l’istanza di udienza ha quindi compresso ingiustificatamente il diritto di difesa.