Il licenziamento disciplinare è nullo per motivo ritorsivo quando la contestazione risulta del tutto generica e gli addebiti - privi di sostanza e specificità - risultano essere dei meri pretesti rispetto al vero intento datoriale.
Così la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13711/2026.
La natura ritorsiva del licenziamento può essere provata anche attraverso presunzioni, valorizzando:
- la sproporzione della sanzione;
- l’assenza di condotte disciplinarmente rilevanti;
- il contesto complessivo che mette in luce l’insofferenza del datore vero le rivendicazioni legittime del lavoratore.
È ritorsivo il recesso intrapreso come reazione alla richiesta del dipendente di rispettare i limiti legali e contrattuali sul lavoro straordinario, in particolare se emergono:
- un uso esagerato del lavoro straordinario per esigenze continuative;
- la pretesa di una disponibilità illimitata come condizione perché il rapporto di lavoro prosegua.
La valutazione unitaria degli elementi indiziari, se motivata logicamente, integra una presunzione semplice, idonea a dimostrare che il motivo illecito ha un carattere esclusivo e determinante, determinando la nullità del licenziamento.