La modalità con cui è trasmessa la comunicazione del recesso datoriale “in mancanza di espressa previsione del CCNL non può mai incidere sulla validità del licenziamento inteso quale negozio giuridico unilaterale formato per iscritto”.
È il principio sottolineato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 13731/2026 con cui è rigettato il ricorso del lavoratore, tra le altre cose, chiedeva la nullità del provvedimento perché comunicato con mail ordinaria.
I giudici, nell’esprimersi, rimarcano che in assenza di previsioni indicate dal CCNL, la validità del licenziamento è disciplinata dall’articolo 2 della Legge 604/1966, che prevede unicamente la necessaria forma scritta.