Il datore di lavoro che permette lo svolgimento di mansioni diverse da quelle previste dal contratto, senza un adeguamento delle misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte, risponde di infortunio occorso al lavoratore.
Così la Corte di Cassazione, sezione IV penale, con la sentenza n. 1908/2026.
I giudici sottolineano che la responsabilità penale permase se il lavoratore è impiegato, a prescindere dell’assetto formale del rapporto, in assenza di:
- formazione e informazione specifica;
- attrezzature idonee alle mansioni;
- una preventiva valutazione dei rischi connessi alla lavorazioni di fatto.