17 settembre 2024
Corte di Cassazione, ordinanza n. 24130/2024
Il lavoratore può assentarsi per brevi attività personali, tra cui lo shopping, senza che si verifichi in automatico un abuso del diritto o una violazione delle finalità assistenziali stabilite dalla legge 104/1992. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24130/2024.
I giudici rammentano che la norma non impone la presenza del lavoratore presso il domicilio del familiare assistito per tutta la durata della giornata lavorativa. Per quanto l’assenza dal lavoro vada giustificata da ragioni assistenziali, non si esclude la possibilità di svolgere altre attività minori a patto che non comportino una palese violazione delle finalità del permesso.
I permessi, ricorda l’ordinanza, sono giornalieri e non vengono concessi su base oraria o cronometrica.
Intelligenza Artificiale e Giustizia
11 dicembre 2024
Apericena AGI Lombardia - Inverno 2024
4 dicembre 2024