Lavoratrice licenziata poco dopo il rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio e prima che il figlio compisse un anno di età per l’intervenuta dichiarazione del fallimento dell’azienda. Corte di Cassazione, ordinanza n. 35527/2023

Con l’ordinanza n. 35527/2023, la Corte di Cassazione si pronuncia sul caso di una lavoratrice licenziata poco dopo il rientro dal periodo di congedo di maternità obbligatorio e prima che il figlio compisse un anno di età per l’intervenuta dichiarazione del fallimento dell’azienda.
Dichiarazione ritenuta non sufficiente se il lavoro prosegue. In particolare, i giudici sottolineano che al concetto di cessazione deve essere data una lettura rigorosa, dal momento che “deve essere esclusa (...) ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o la persistenza dell’impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga”.
Il licenziamento intimato alla lavoratrice, nella fattispecie, non risponde ai principi richiamati e viene quindi giudicato illegittimo.

Avvocati Giuslavoristi Italiani

Recapiti

Indirizzo: Via Lentasio, 7
CAP: 20122
Comune: Milano
Telefono: +39 02 58305930
Fax: +39 02 58326379
C.F.: 97310270158
www.giuslavoristi.it

Orari

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore
10:00 alle ore 13:00