Repêchage: Cassazione, ordinanza 33341/2022

21 novembre 2022

Giurisprudenza Alte Corti ,

Repêchage: Cassazione, ordinanza 33341/2022
Accogliendo il ricorso di un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione con l’ordinanza 33341/2022 afferma che spettano al datore l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage, quale requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul dipendente incomba l’onere di allegazione dei posti assegnabili.
Se il lavoratore, ricorda la Cassazione, ha infatti l’onere di allegare l’illegittimo rifiuto del datore di farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, a quest’ultimo spettano quelli di allegazione di prova dell’esistenza del giustificato motivo oggettivo, tra cui l’impossibilità del repêchage, vale a dire dell’inesistenza di altri posti in cui collocare il dipendente. 
Di fronte alla violazione di tale obbligo, va disposta la reintegrazione del lavoratore, sulla base anche di quanto indicato dalla sentenza n. 125/2022 della Corte Costituzionale. 
Approfondisci l'ordinanza 
La sentenza della Corte Costituzionale 
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