8 aprile 2019
È evidente che solo il lavoratore che intenda contestare la cessione del suo contratto di lavoro ex art. 2112 c.c. debba far valere tale impugnazione nel termine di cui all’art. 32, comma 4, lett. c). La norma prevede l’applicabilità delle disposizioni in materia di impugnazione del licenziamento di cui all’art. 6 (novellato) della L. n. 604/1996 in materia di impugnazione della cessione del contratto di lavoro per effetto del trasferimento ex art. 2112 c.c., in sostanza allorquando venga impugnata detta cessione e non certo nel caso in cui la si persegua.
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