Il pensionato che non ha segnalato all’INPS la ripresa dell’attività lavorativa intervenuta prima ancora dell’accesso effettivo al trattamento pensionistico è tenuto alla restituzione della pensione di anzianità.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25154/2026: l’errore nell’erogazione della prestazione non è imputabile all’ente previdenziale, ma è effetto dell’inosservato onere informativo che grava sull’assicurato.