Distacco dei lavoratori: le sanzioni del giudice nazionale per la violazione di obblighi amministrativi devono essere proporzionate

10 marzo 2022

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Distacco dei lavoratori: le sanzioni del giudice nazionale per la violazione di obblighi amministrativi devono essere proporzionate

Il caso nasce dall’irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro in particolare in applicazione della direttiva 96/71/C relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.

Il diritto dell’Unione prevede che le sanzioni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive.

In particolare La corte afferma che il principio di proporzionalità delle sanzioni, sancito dall’articolo 20 della direttiva 2014/67, è di carattere incondizionato ed è sufficientemente preciso da poter essere invocato da un singolo e applicato dalle autorità amministrative e dei giudici nazionali.
Il tenore letterale della norma sancisce tale requisito in termini assoluti.
Il principio di proporzionalità è un principio generale del diritto dell’unione

La norma concede agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nel definire il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni di disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro.

La corte di giustizia esamina le norme del diritto austriaco che prevedono le sanzioni amministrative, anche sostitutive di pene detentive, per i casi in cui sussista omissione, ritardo o incompleta dichiarazione ovvero per i casi in cui non siano tenuti a disposizione all’autorità tributarie i documenti necessari, anche in formato elettronico.

La Corte afferma che il margine di discrezionalità concesso agli Stati non esclude l’esercizio del controllo giurisdizionale al fine di verificare se lo Stato membro  abbia ecceduto dal limite che di proporzionalità delle sanzioni.

Gli Stati membri, infatti, quando adottano sanzioni penali sono tenuti ad osservare l’articolo 49 paragrafo 3 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, a norma del quale le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato e tale principio a carattere imperativo.

Nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la norma austriaca eccede il limite necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti in ragione del cumulo, senza limite massimo, di sanzioni che non possono essere inferiori ad un importo predefinito.

Per garantire la piena applicazione del requisito di proporzionalità delle sanzioni la Corte afferma che il giudice ha l’obbligo, in forza del principio del primato del diritto dell’unione, di disapplicare le disposizioni nazionali nella parte in cui ostano all’irrogazione di sanzioni proporzionate e nei limiti necessari per consentire l’irrogazione di sanzioni proporzionate.
La corte respinge le preoccupazioni espresse dai governi cieco e polacco che ritengono che la disapplicazione possa compromettere il principio di certezza del diritto e di legalità dei reati e delle pene nonché di parità di trattamento.
Sul principio di irretroattività della legge penale la corte precisa che se tale principio osta all’applicazione di un regime aggravato di responsabilità penale certamente non osta all’applicazione di pene più lievi.

(Aurora Notarianni)


A questo link il testo integrale della sentenza C-205/20 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea

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