Le controversie promosse dai sindacati nell’ambito del lavoro pubblico non contrattualizzato restano affidate alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se vi sono, in alcuni settori come l’Esercito, materie sottratte alla competenza degli organi di rappresentanza.

Competente per territorio è il giudice del luogo in cui è stato posto in essere il comportamento che si assume come antisindacale e nel caso di trasferimento da una sede di servizio ad un’altra la competenza appartiene al giudice del luogo in cui il dipendente trasferito svolgeva il servizio fino al momento del trasferimento, ove si producono gli effetti della condotta antisindacale.

Nell’Esercito va applicata la norma prevista dall’art. 1478 del Codice dell’ordinamento militare, che ha un contenuto analogo all’art. 22 dello Statuto dei lavoratori, disponendo che il trasferimento ad altra sede dei rappresentanti eletti deve essere concordato con l’organo di rappresentanza di appartenenza.

Conseguentemente, il trasferimento di un militare che riveste tale funzione senza un accordo o senza il “nulla osta” dell’organo di rappresentanza costituisce condotta antisindacale e pertanto va ordinato al Ministero della Difesa la cessazione della condotta e l’immediato rientro del militare nella propria precedente sede di servizio.

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