Va ritenuta nulla e illegittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore per i messaggi testuali o vocali scambiati in gruppo WhatsApp composto da colleghi, anche se il loro contenuto è gravemente offensivo e denigratorio.
È la conclusione della Corte d’Appello di Ancona con la sentenza n. 101 del 19 febbraio 2026:
- questo genere di messaggi va considerato alla stregua di corrispondenza privata, inviolabile ai sensi dell’articolo 15 della Costituzione;
- deve essere salvaguardato, in ogni caso, il diritto di critica del lavoratore ove esercitato senza eccedere i limiti di continenza formale e sostanziale.