Per le dimissioni rassegnate prima della riforma del 2022, il padre lavoratore che ha fruito del solo congedo obbligatorio di paternità non ha diritto all’esonero dal preavviso.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17285/2026, respingendo il ricorso di un lavoratore che si era dimesso entro il primo anno di vita della figlia senza rispettare il termine di preavviso.
Secondo i giudici, la disciplina allora vigente riconosceva questa tutela soltanto al padre che aveva fruito del congedo di paternità previsto dall’art. 28 del D.LGS. 151/2001, nelle particolari situazioni in cui il padre si sostituisce alla madre (morte, grave infermità, abbandono o affidamento esclusivo).
La sentenza ripercorre l’evoluzione normativa in materia di tutela della genitorialità e sottolinea come il quadro sia cambiato con il D.LGS. 105/2022, che ha esteso il divieto di licenziamento e le relative garanzie anche ai padri che usufruiscono del congedo di paternità obbligatorio.