Contestazione della lettera di licenziamento firmata “per ricevuta”: la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17089/2026, distingue tra:
• contestazione della sottoscrizione del documento;
• contestazione del contenuto dell’atto, delle modalità della sua formazione o dell’effettiva conoscenza del licenziamento.
Secondo i giudici, nel secondo caso il semplice disconoscimento della firma potrebbe non essere sufficiente: per mettere in discussione l’efficacia probatoria del documento può essere necessaria la querela di falso.