Nel patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., sono nulle le clausole che estendono il vincolo al “luogo di produzione degli effetti” della prestazione se rendono indeterminabile l’ambito territoriale.
Così il Tribunale di Milano con l’ordinanza del 2 aprile 2026 che riguarda il caso di un private banker che aveva impugnato il divieto di lavorare per un concorrente: il patto prevedeva limiti geografici “classici”, ma estesi anche ai luoghi di “utilizzazione” o “produzione degli effetti” della prestazione.
Il patto è giudicato nullo. Le formule legate agli “effetti” dell’attività
- introducono incertezza
- impediscono al lavoratore di conoscere ex ante l’estensione del vincolo
- rischiano di trasformarsi in un divieto di fatto globale.