Riconosciuti ad un giudice di pace cessato dal servizio per raggiunti limiti di età
- il diritto alla ricostruzione della posizione previdenziale per tutti gli anni di lavoro svolto;
- la liquidazione delle ferie non godute;
- il TFR;
- il risarcimento del danno per la reiterazione dei mandati a termine.
Con la sentenza n. 2716/2026, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso di un ex giudice di pace contro la sentenza del TAR Lazio del 2025 che aveva negato i diritti retributivi, previdenziali ed il risarcimento.
Richiamando la sentenza della Corte di Giustizie UE del 7 aprile 2022, il Consiglio di Stato - pur rimarcando che non ci può essere una totale assimilazione tra le figure e le carriere di togati e non togati - ha riconosciuto all’appellante il diritto alle ferie retribuite per ogni singolo anno in cui ha prestato le mansioni di giudici di pace, oltre al diritto al TFR e alla regolarizzazione della sua posizione previdenziale.