Il mancato versamento della contribuzione rappresenta un inadempimento rilevante degli obblighi fondamentali discendenti dal contratto di lavoro. È una gravità tale da non consentire le prosecuzione del rapporto di lavoro, anche provvisoria, e da integrare dunque la giusta causa di dimissioni.
Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5445/2026.
Nel caso in questione, la Corte d’Appello aveva accolto il ricorso proposto dal lavoratore nei confronti dell’INPS per non aver riconosciuto la NASPI a seguito delle dimissioni per giusta causa per l’omesso versamento della contribuzione previdenziale.
La Corte di Cassazione ha dunque rigettato il ricorso dell’INPS, sottolineando la condotta gravemente lesiva dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro.