Con l’ordinanza n. 5414/2026, la Corte di Cassazione afferma che in presenza di assegno ordinario di invalidità e dei requisiti per la NASpI, il lavoratore mantiene il diritto di scegliere quale prestazione percepire.
I giudici chiariscono che:
- la scelta può essere esercitata anche successivamente alla domanda di disoccupazione;
- non esiste un termine perentorio previsto dalla legge per esercitare tale opzione;
- eventuali limiti temporali imposti in via amministrativa devono considerarsi illegittimi.