Con la sentenza n. 857/2026 del 4 febbraio, il Tribunale di Lecce interviene su un tema importante nella gestione dei contratti a termine: il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ex art. 24 D.Lgs. 81/2015.
- Il diritto non sorge automaticamente alla cessazione del contratto a termine.
- Nasce solo quando il lavoratore manifesta per iscritto la volontà di avvalersene.
- Tale manifestazione costituisce condizione costitutiva del diritto.
- Il diritto si estingue in ogni caso decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto.
Non violano l’art. 24 le assunzioni a tempo indeterminato effettuate: - prima della manifestazione scritta del lavoratore; - dopo il decorso di un anno dalla cessazione del rapporto.