26 febbraio 2026
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Sciopero politico, limiti e regolamentazione: è il tema sul quale Il Dubbio del lunedì ha ospitato gli interventi di diversi soci AGI: Orsola Razzolini, avvocata e professoressa ordinaria di Diritto del Lavoro, Raffaele De Luca Tamajo, avvocato e professore emerito di Diritto del Lavoro, e dell’avvocato Alberto Piccinini.
Razzolini compara il quadro italiano con quello di altri Paesi europei come la Germania e la Francia e ricorda come nel 1990 sia stata introdotta “una legge che regola lo sciopero nei servizi pubblici essenziali”. “In quest’ambito”, prosegue Razzolini, componente del Comitato Scientifico di AGI, “ in cui il diritto di sciopero collide con altri diritti costituzionali della persona di pari o superiore rango (si pensi al diritto alla salute e alla sicurezza), il legislatore prevede dei limiti rivolti a garantire che nessun diritto sia sacrificato ‘nel suo contenuto es-
senziale’”.
“Non v’è dubbio che nei servizi essenziali lo sciopero sia ‘depotenziato’. Ciò è dovuto all’esigenza di contemperare l’esercizio di tale diritto con altri diritti di pari o superiore rango”, sottolinea.
L’avvocato e professore De Luca Tamajo ricorda come, dal punto di vista giuridico, la Corte Costituzionale abbia escluso, già dagli anni Settanta, la rilevanza penale dello sciopero per scopi politici, purché sia privo di intenti sovversivi o insurrezionali. “Le uniche limitazioni - precisa - sono previste dalla legge n. 146 del 1990, modificata dalla legge n. 83/2000, che si applica ai servizi pubblici essenziali e mira, motivatamente, a contemperare il diritto di sciopero con altri diritti della persona costituzionalmente tutelati”.
L’avvocato Piccinini affronta casi attuali: “Condivido la necessità di garantire, in caso sciopero, prestazioni minime in alcuni settori come la Sanità. Diverso è l’uso strumentale della precettazione da parte dell’autorità governativa, come avvenuto in occasione di uno sciopero dei trasporti nel novembre 2023, con l’arbitraria riduzione da otto a quattro ore anche nei settori cui i relativi accordi ne prevedono una durata di otto”.
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