Pone in essere una condotta discriminatoria e fonte di risarcimento il datore di lavoro che non concede il lavoro agile o da remoto al dipendente sin dal momento del riconoscimento della sua condizione di lavoratore fragile. Lo stabilisce il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del 7 gennaio 2026.
Il Tribunale sottolinea che, in base al DL. 221/2021 e successivi decreti come il DM. Salute del 3 febbraio 2022, è lavoratore fragile chi si trova a rischio maggiore di vulnerabilità e va tutelato soprattutto attraverso il lavoro da remoto, prevedendo anche l'aggiornamento del DVR aziendale per la sicurezza personalizzata.