La rappresentanza in giudizio svolta dall’avvocato a titolo gratuito per il proprio cliente è una prestazione di servizi: ne consegue che se la controparte soccombente è tenuta a pagare al legale della parte avversa un onorario minimo previsto dalla legge, l’attività dell’avvocato comporta l’applicazione dell’imposta di valore aggiunto.
Lo afferma la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza relativa alla causa C-744/23, richiamando la direttiva 2006/112/CE.