I contributi figurativi, nel sistema previsto dall’art. 24, comma 10, della legge n. 214/2011, possono essere utilizzati per raggiungere l’anzianità contributiva richiesta per la pensione anticipata. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27910/2025.
I giudici sottolineano che il comma 10 non menziona la contribuzione effettiva, ma si riferisce in generale all’anzianità contributiva, concetto che include anche i contributi figurativi accreditati.