In caso di irrogazione di due successivi licenziamenti, l’azione proposta dal lavoratore per ottenere la declaratoria di illegittimità di uno solo dei due difetta di interesse di agire. Lo afferma la Corte d’Appello del Tribunale di Bologna con la sentenza n. 500 del 13 ottobre 2025.
Il datore di lavoro che ha già intimato un licenziamento individuale può intimare un recesso successivo, a condizione che si fondi su una ragione sopravvenuta diversa o non conosciuta in precedenza al lavoratore.
L’efficacia del secondo provvedimento, tuttavia, è condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo: da parte sua, il dipendente è tenuto ad impugnare entrambi i licenziamenti perché, in caso contrario, il rapporto di lavoro va inteso risolto in ragione dell’altro recesso.