Il difetto di convivenza tra familiari non è idoneo a escludere la presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro del familiare non convivente. Lo stabilisce la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23919/2025.
I giudici sottolineano che ricade sulla parte privata interessata l’onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato: al contrario, non spetta all’organo ispettivo l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei requisiti che qualificano il lavoro subordinato.