In presenza di riferibilità del rapporto di lavoro a più imprese in regime di codatorialità, il dirigente che è retribuito dal datore di lavoro formale non può vantare il diritto ad una ulteriore retribuzione anche dal secondo datore di lavoro che ne utilizza le prestazioni stabilmente.
Lo sancisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 168392025.