La sussistenza di un vincolo di subordinazione non può essere elusa dall’inquadramento del rapporto con la nomina a consigliere di amministrazione se la realtà fattuale dimostra l’esistenza di elementi tipici della subordinazione. Lo stabilisce il Tribunale di Massa con la sentenza n. 177/2025.
Nel caso in questione, la società è quindi tenuta a pagare le differenze retributive previste dal ccnl di settore, i contributi previdenziali, l’indennità sostitutiva del preavviso e quella risarcitoria per il licenziamento illegittimo per l’inosservanza delle norme procedurali stabilite dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.