Licenziamenti collettivi e repêchage: Tribunale di Cosenza, sentenza n. 980 del 3 giugno 2025

Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza n. 980 del 3 giugno 2025, in merito alla questione dei licenziamenti collettivi, stabilisce che in caso di crisi aziendale non sussiste l’obbligo di repêchage per il datore di lavoro.
Nel caso in questione, il giudice afferma che:
- non c’è un obbligo in capo al datore di lavoro di adottare un criterio di territorialità, dal momento che può circoscrivere la platea dei lavoratori interessati alla riduzione di personale a un determinato reparto, settore o sede territoriale;
- i criteri di scelta comprendono anche la non opposizione al licenziamento, se pattuita in sede sindacale;
- non sussiste alcun obbligo di repêchage, essendo questo proprio del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- eventuali errori nei punteggi attribuiti in graduatoria che non alterano l’esito della selezione non inficiano l’intera procedura di licenziamento collettivo.
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