Nel caso in cui la lettera di licenziamento sia pervenuta all’indirizzo del lavoratore, questo può dimostrare di non averne avuto comunque conoscenza se sussistono fattori esterni ed oggettivi e non anche per l’intervento di proprie condizioni soggettive.
A precisarlo è la Corta di Cassazione con l’ordinanza n. 15987/2025. Nella fattispecie, dal momento che il lavoratore non è riuscito a fornire detta prova, i giudici hanno rigettato il ricorso e confermato la decadenza dell’impugnativa del recesso.