In materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15513/2025, chiarisce che l’avvio della procedura conciliativa obbligatoria non segna un effetto “estintivo immediato e retroattivo” del rapporto di lavoro.
La “fattispecie complessa” richiede un secondo atto, effettivo e recettizio, per produrre l’effetto estintivo. Per questo motivo, se nel frattempo il lavoratore continua a prestare attività (per quanto formalmente in ferie), quel periodo va considerato “preavviso lavorato” e il rapporto è da ritenersi ancora in essere.