L'avvio della procedura di negoziazione assistita non interrompe i termini di decadenza previsti dalla legge per impugnare il licenziamento di cui all'art. 6 legge n. 604/1966, diversamente dalla richiesta di tentativo di conciliazione e di arbitrato, espressamente regolate dalla legge.
Lo stabilisce il Tribunale di Bologna con sentenza del 4 febbraio 2025.