È legittima la sospensione dal servizio del lavoratore addetto a mansioni che comportano il trattamento di dati personali dell’utenza a fronte della sua indisponibilità a firmare per accettazione l’atto di designazione come incaricato ai sensi del regolamento comunitario e del Codice privacy.
A stabilirlo è l’ordinanza dell’1 agosto 2024 del giudice del lavoro del Tribunale di Udine. Rifiutando di firmare l’incarico, il lavoratore non può garantire il rispetto dei presupposti di informazione e formazione, condizione essenziale imposta dalla normativa ed è quindi giustificato il provvedimento datoriale di sospenderlo dal servizio con la privazione della retribuzione.