Corte di Cassazione, ordinanza 1476/2024

6 febbraio 2024

Giurisprudenza Alte Corti ,

Corte di Cassazione, ordinanza 1476/2024

L’entità modesta del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro: occorre valutare la condotta del lavoratore dal punto di vista sintomatico che può assumere rispetto ai suoi comportamenti futuri e che può incidere sulla fiducia, elemento essenziale nel rapporto di lavoro.
È quanto rimarca la Corte di Cassazione con l’ordinanza 1476/2024 con la quale viene confermato il licenziamento per giusta causa di un dipendente che aveva sottratto dal luogo di lavoro dei generi alimentari di proprietà della datrice di lavoro, in modo illegittimo e reiterato.
Una condotta che “manifesta un significativo disvalore sociale e si pone in chiaro ed evidente contrasto con gli standards conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale” che non permettono la sottrazione di beni aziendali attraverso comportamenti reiterati e con una sistematica predisposizione di una organizzazione per il loro trasporto.
È irrilevante, sottolineano i giudici, l’apparente tolleranza da parte del datore di lavoro, senza alcuna autorizzazione esplicita o implicita, perché a essere messo in discussione è il dovere del lavoratore di tenere dei comportamenti che possano ledere il vincolo di fiducia tra le parti.

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