Con l’ordinanza n. 2859/2024, la Corte di Cassazione dichiara nullo il licenziamento disciplinare di fronte alla violazione delle procedure indicate dall’articolo 53 del R.d. n. 148/1931, che disciplina le modalità con cui il datore di lavoro deve contestare l’addebito al dipendente prima di comminare il licenziamento.
Nel caso in questione, l’azienda non aveva convocato il lavoratore prima del licenziamento per permettergli di presentare le proprie giustificazioni: un passaggio che garantisce il diritto fondamentale di difesa del lavoratore e che consente al datore di effettuare una valutazione completa, equilibrata e immediata.
La violazione di tale norma, sottolineano i giudici, comporta la nullità del provvedimento disciplinare in quanto si tratta di una “invalidità di protezione”, vale a dire di una invalidità che deriva dalla violazione di una norma a tutela di un interesse meritevole di protezione.