La qualifica di sindacalista ricoperta dal lavoratore non lo salva dal licenziamento per le espressioni lesive della reputazione aziendale pubblicate sul profilo di Facebook. Corte di Cassazione, ordinanza n. 35922/2023

La qualifica di sindacalista ricoperta dal lavoratore non lo salva dal licenziamento per le espressioni lesive della reputazione aziendale pubblicate sul profilo di Facebook. Lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 35922/2023.
Nel caso in questione, al dipendente era stato intimato il licenziamento dopo una serie di commenti giudicati “gravemente lesivi dell’immagine e del prestigio dell’azienda nonché dell’onorabilità e dignità dei suoi responsabili”.
Nell’esprimersi, i giudici sottolineano che al lavoratore è garantito il diritto di critica, anche aspra, senza però ledere sul piano morale l’immagine del proprio datore con riferimento a fatti non oggettivamente certi e comprovati. Limiti che si applicano anche al dipendente che agisce sotto duplice veste: quella di lavoratore e di rappresentante sindacale.

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