In caso di somministrazione irregolare, il rapporto di lavoro non può essere considerato estinto quando il recesso è irrogato dal somministratore e non dall’utilizzatore. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 30945/2023.
I giudici sottolineano che, di fronte a questa eventualità, gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto devono intendersi come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, ma tra questi non è compreso il licenziamento.
Di conseguenza, il licenziamento irrogato dal somministratore, che risulta datore di lavoro solo in senso formale, non ha alcun effetto estintivo del rapporto tra lavoratore e utilizzatore, datore in senso sostanziale.