Corte di Cassazione, ordinanza 13655/2023

23 maggio 2023

Giurisprudenza Alte Corti ,

Corte di Cassazione, ordinanza 13655/2023
Il datore di lavoro non può trasferire il dipendente riammesso in servizio in seguito alla nullità del trasferimento del ramo di azienda, a meno che non sussistano le ragioni previste dall’articolo 2103 c.c.. Lo prevede l’ordinanza 13655/2023 della Corte di Cassazione.
Il pronunciamento trae origine dalla causa intentata da un lavoratore che aveva ricorso giudizialmente per ottenere la legittimità del trasferimento disposto dal datore dopo la sua riammissione in servizio conseguente alla dichiarata nullità del trasferimento del ramo d’azienda in cui operava.
Confermando la sentenza di merito, i giudici rilevano che l’ottemperanza del datore di lavoro implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente. Eccezione a tale principio generale è rappresentata dall’ipotesi in cui il cambiamento della sede sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, come previsto dall’art. 2103 c.c..
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