LITISPENDENZA tra il giudizio di impugnazione del licenziamento promosso con rito ordinario a sensi degli artt. 2 e 8 L. 604/66 ed il successivo giudizio promosso con il rito Fornero per farne accertare la nullità per causa di matrimonio. Insussistenza. Decadenza ex art. 6 Legge 604/1966. Non è impedita dalla proposizione del primo giudizio.
14 giugno 2016
Trib. Roma, Sez. Lavoro, Sentenza 1.2.2016, Est. Dott. Giovanni Armone. La domanda di accertamento dell’illegittimità del licenziamento per violazione degli artt. 2 e 8 L. 604/6 ...