Il lavoratore è legittimato a fruire del congedo straordinario per l’assistenza prestata al convivente di fatto disabile anche anteriormente al 2022: lo stabilisce la Corte Costituzionale con la sentenza n. 197 del 23 dicembre 2025.
La Corte ha dichiarato così l’illegittimità costituzionale dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo numero 151 del 2001, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche introdotte con l’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo numero 105 del 2022, nella parte in cui non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l’assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.