Attività extra-lavorativa e licenziamento: Corte di Cassazione, sentenza n. 28367/2025

È “gravemente lesiva degli obblighi di fedeltà, correttezza e buona bene” l’attività extra lavorativa, tra l’altro non occasionale, “potenzialmente idonea a comportare un aggravamento delle patologie sofferte, in presenza di prescrizioni mediche che sconsigliavano talune tipologie di sforzi fisici tanto da determinare una limitazione alla prestazione esigibile dalla società”.
Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28367/2025 con cui conferma la legittimità del licenziamento del dipendente per aver svolto alcuni allenamenti, in qualità di personal trainer, nel corso di un periodo di vigenza di una prescrizione del medico che lo aveva ritenuto inidoneo alla movimentazione manuale di carichi con peso superiore ai 18 kg.
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